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Copertina editoriale la bussola retail

MIFID 2:FACCIAMO CHIAREZZA

Ha tre obiettivi: maggiore trasparenza, prevenire i conflitti di interesse, regolamentare le dark pool: può farcela. E quanto costa?

Intanto non è una legge nuova, ma è un’integrazione a qualcosa di già esistente e si applica alle imprese di investimento che erano già soggette alla Mifid 1. Inoltre è una legge del 2014, per cui le imprese di investimento hanno avuto 3 anni per adeguarsi.

Tale direttiva apporta tre novità:

  • fornire una maggiore trasparenza verso la clientela retail da parte delle imprese di investimento

  • prevenire (e non solo curare) i conflitti di interesse

  • regolamentare le “dark pool”, ossia quelle imprese di investimento che regolano gli scambi dei prodotti finanziari non sui mercati regolamentati ma internamente.


Per quanto riguarda il primo punto, la maggior trasparenza verso la clientela retail, la normativa ha richiesto una profilazione del cliente molto più dettagliata. Di fatto è semplicemente un questionario un po’ più lungo, che permette però di capire il grado di sofisticazione del cliente. Il cliente però deve ricevere maggiori informazioni sui costi che sta sostenendo, deve ricevere un’informativa almeno trimestrale, e venire a conoscenza se uno dei suoi investimenti ha avuto un deprezzamento di almeno il 10%. Il Parlamento Europeo ha dato 3 anni di tempo per adeguarsi ed è normale che col tempo le leggi cambino introducendo dei cambiamenti (la Mifid 1 è del 2002). Dal punto di vista dei gestori dei fondi, si è richiesto di separare i costi di trading da quelli della ricerca. Quello che avveniva precedentemente è che i fondi si servivano di alcuni broker per fare trading e ricevevano in cambio dai broker una ricerca di qualità sui prodotti sui quali investivano. L’idea di fondo è che non ci possa essere più questo tacito scambio, ma tutti i costi devono essere chiari. I costi di trading sono a carico del cliente, i costi di ricerca sono a carico dell’investitore professionale.

Sul secondo punto, la normativa non risulta molto chiara. Questo è un punto caldo. Giustamente, è possibile ottenere guadagni non indifferenti quando si è a conoscenza di informazioni riservate. La normativa precedente disciplinava sostanzialmente il modo di gestire tale informazioni, mantenendo dei registri delle persone coinvolte. La nuova normativa vuole addirittura prevenire. Cosa significhi e cosa comporti non risulta ancora chiaro e fioccano abbondantemente le domande all’ESMA per delimitarne l’ambito di applicazione. Il terzo punto è il più significativo. Lo sviluppo del High Frequency Trading, spesso operato all’interno delle imprese di investimento e non sui mercati regolamentati, ha portato a creare un mercato parallelo dei prodotti finanziari, per cui i prezzi esposti sui mercati regolamentati non sono rappresentativi. Il legislatore ha imposto a tutte le società che hanno un mercato interno di esporre le quotazioni dei prodotti che stanno scambiando e a comunicare entro pochi minuti (massimo 15) i prezzi a cui i trades sono avvenuti. Giornalmente, entro le 23, devono poi essere comunicati tutti gli scambi avvenuti il giorno prima. Ma la normativa ribadisce che questa legislazione non si applica ai fondi di investimento (SICAV, SICAF, UCITS), ma solo alle società che sono state autorizzate secondo la Mifid 2. Molte SGR hanno avuto l’autorizzazione a procedere da Banca di Italia secondo la direttiva sui GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativo) perché tale direttiva ne permette un’operatività più estesa. Inoltre la normativa ribadisce che si vogliono tenere sotto controllo i prodotti che sono abitualmente scambiati, non i prodotti che, pur essendo quotati, di fatto vengono scambiati solo Over The Counter, perché i volumi sono minimi.
Per concludere, la Mifid 2 ha comportato dei normali costi di adeguamento da parte delle società che hanno rapporto con la clientela retail. Visto che le normative sono sempre in evoluzione, è normale in ogni settore che le aziende debbano sostenere dei costi aggiuntivi di adeguamento. Per i gestori di fondi, la normativa ha semplicemente complicato il reperimento della ricerca, innalzando leggermente i costi complessivi. La normativa ha avuto un impatto significativo sulle società cosiddette “dark pool”, che però si possono appoggiare su provider quali Bloomberg, Thomson Reuters. Per finire, la normativa potrebbe avere, ma certamente non è ancora così chiaro, un impatto economico negativo molto significativo sulle società che sono coinvolte in attività dove c’è un conflitto di interesse.


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